Ufficio pari opportunità

    Ufficio

    L'Ufficio per il coordinamento di iniziative in materia di pari opportunità è istituito al fine di promuovere studi, ricerche, convegni, incontri sulla condizione femminile.

     

    Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 2000)

    Articolo 21 Non discriminazione

    1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

    2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

    Articolo 23 Parità tra uomini e donne

    La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

    Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

    Ultimo aggiornamento: 13/03/2023 17:36.27
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