Assegnazione unità abitative disponibili nel territorio dell'ambito territoriale 1

Informazioni utili per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nel territorio dell’Ambito Territoriale 1 – Bergamo di proprietà dei Comuni di: Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone e Aler Bergamo Lecco Sondrio

E' possibile accedere ad un servizio abitativo (cosiddetta “casa popolare”) solo attraverso la partecipazione agli avvisi pubblici, che vengono emanati dall’ente capofila dell’Ambito (il comune di Bergamo è l'ente capofila per l'ambito territoriale 1)

Gli avvisi pubblici hanno una data di apertura ed una di chiusura; quando l' avviso pubblico è chiuso non è possibile presentare domanda.

Quando viene pubblicata l'apertura dell'avviso è possibile presentare la domanda esclusivamente onlinesul sitodi Regione Lombardia

Per presentare la domanda è necessario autenticarsi nelle seguenti modalità:

Estratto dal Regolamento Regionale 4/2017

1. Indizione dell’avviso pubblico

1.1 Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento regionale 4/2017 l’ente capofila è indice l’avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative disponibili destinate ai servizi abitativi pubblici

1.2Le unità abitative possono distinguersi in:

  1. unità abitative immediatamente assegnabili
  2. unità abitative che si rendono assegnabili nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente avviso e la scadenza del termine per la presentazione delle domande di assegnazione

1.3 Le unità abitative sono pubblicate nella piattaforma informatica regionale con l’indicazione, per ciascuna di esse, dei seguenti elementi:

  1. ente proprietario
  2. zona o frazione o municipio
  3. superficie utile residenziale
  4. numero dei vani e fotografie dell’unità abitativa e, ove possibile,dello stabile
  5. piano
  6. presenza di ascensore
  7. presenza di barriere architettoniche
  8. tipologia di riscaldamento
  9. stima delle spese per i servizi
  10. numero di domande presentate

1.4 Per le unità abitative di cui al punto 1.2 lettera c)sono inoltre indicate:

  1. l’elenco degli interventi e i costi stimati per la loro realizzazione
  2. le condizioni e i tempi entro i quali devono essere eseguiti i lavori prima della stipula
  3. del contratto di locazione
  4. le modalità di verifica degli interventi da parte degli enti proprietari
  5. le modalità di rendicontazione delle spese sostenute
  6. il numero di mensilità di scomputo dal canone di locazione delle spese sostenute dall’assegnatario, nel rispetto del limite massimo di 8.000 euro iva inclusa, da scomputare dai canoni di locazione per un periodo massimo pari a 36 mensilità.

1.5 I cittadini interessati a partecipare all’avviso possono prendere visione dell’avviso pubblico sui siti istituzionali degli enti proprietari e gestori e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia o presentarsi presso le sedi di seguito indicate ove ritirare l’avviso e la relativa modulistica come di seguito descritto:

 

 

 

 

 

COMUNE

SEDE

ONLINE

Bergamo

Piazza Matteotti 3

www.comune.bergamo.it

Gorle

Piazza Papa Giovanni XXIII n. 15

www.comune.gorle.bg.it

Orio al Serio

Via Locatelli 5

www.comune.orioalserio.bg.it

Ponteranica

Piazza Dr. P. Asperti 1

www.comune.ponteranica.bg.it

Torre Boldone

 

Piazza Marconi 1

www.comune.torreboldone.bg.it

Sorisole

Via S. Francesco d’Assisi 26

www.comune.sorisole.bg.it

Aler BG-LC-SO

Via Mazzini 32/A - Bergamo

www.aler-bg-lc-so

 

  1. Presentazione della domanda

2.1 La domanda può essere presentata per un’unità abitativa adeguata localizzata nel comune di residenza del richiedente o anche nel comune in cui il richiedente presta attività lavorativa, secondo quanto indicato all’articolo 9 comma 2 del regolamento regionale 4/2017 . Nel caso in cui non siano presenti unità abitative adeguate nel comune di residenza e nel comune di svolgimento dell’attività lavorativa, la domanda può essere presentata per un’unità abitativa adeguata, localizzata in un altro comune appartenente allo stesso piano di zona del comune di residenza o del comune di svolgimento dell’attività lavorativa del richiedente

2.2 I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono presentare domanda per gli alloggi localizzati nel Comune di residenza, secondo quanto indicato all’articolo 9 comma 2bis del regolamento regionale 4/2017. Se nel comune di residenza non vi sono unità abitative, o se presenti, queste non sono adeguate alle caratteristiche e alla composizione del nucleo familiare, il nucleo familiare in condizione di indigenza può presentare domanda nel comune di svolgimento dell’attività lavorativa o in un terzo comune a scelta nell’ambito territoriale di riferimento, a condizione che siano comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti

2.3E’ da considerarsi adeguata l’unità abitativa con una superficie utile residenziale in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare come nella tabella di seguito riportata:

 

 

superficie utile residenziale

Numero componenti

valori minimi (mq)

valori massimi (mq)
1 28 46
2 38 55
3 48 65
4 58 80
5 68 93
6 78 nella superficie massima disponibile

Dalle superficie di cui sopra sono escluse le superficie dei balconi, terrazze, cantini e altre aree accessori simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente

2.4 Nella domanda possono essere indicate sino ad un massimo di cinque unità abitative, anche appartenenti a diversi enti proprietari, adeguate alla composizione del nucleo familiare del richiedente. In caso di indicazione di due o più unità abitative, deve essere indicato anche il relativo ordine di preferenza. In sede di assegnazione, ai fini dell’integrazione sociale, di cui alla Legge Regionale dell' 8 Luglio 2016, n. 16, articolo 23, comma 6, spetta comunque a ciascun proprietario la valutazione dell’unità abitativa da assegnare

2.5 La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità digitale utilizzando la piattaforma informatica regionale

2.6 Per accedere al modulo di presentazione della domanda, predisposto ed informatizzato nella piattaforma informatica regionale, è necessario che il richiedente abbia provveduto alla registrazione, nella predetta piattaforma informatica regionale, dei dati anagrafici propri e dei componenti il relativo nucleo familiare, secondo le modalità ivi previste.

2.7 Terminata la procedura di registrazione, il richiedente prende visione, attraverso la piattaforma informatica regionale, delle unità abitative disponibili adeguate alle caratteristiche del proprio nucleo familiare, ai sensi di quanto previsto al punto 2.3

2.8 A conclusione dell’inserimento della domanda, la piattaforma informatica regionale attribuisce un protocollo elettronico e rilascia al richiedente copia della domanda, con l’indicazione del punteggio conseguito (ISBAR Indicatore della situazione di bisogno abitativo regionale) e degli elementi che hanno concorso alla sua determinazione, nonché della categoria sociale di appartenenza e dall’eventuale condizione di indigenza. Il protocollo elettronico fa fede della data e dell’ora dell’avvenuta trasmissione

2.9 Ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del regolamento regionale 4/2017, il richiedente può essere supportato nella presentazione della domanda da un apposito servizio fornito come di seguito riportato:

ferma restando la responsabilità del medesimo richiedente in ordine alle dichiarazioni dallo stesso rese. Il servizio di supporto può essere costituito da postazioni telematiche e da personale dedicato che informa ed assiste il richiedente nella compilazione e nella trasmissione informatica della domanda o da assistenza telefonica.

Il servizio di assistenza alla compilazione non prevede l’inserimento della domanda, che deve essere operata autonomamente dal concorrente.

3. Autocertificazione e documentazione da presentare

3.1. Il nucleo familiare richiedente ricorre all’autocertificazione dei requisiti richiesti al punto 5 dell’avviso e delle condizioni di disagio di cui ai successivi articoli 10,11,12,13 , ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini della presentazione della domanda sono inserite nel modulo online di partecipazione all’avviso della piattaforma informatica regionale di cui al precedente punto 2.6


3.2. In sede di verifica dei requisiti, i certificati comprovanti le condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000, nonché quelli relativi alle condizioni di antigienicità di un alloggio, vanno esibiti in originale .


3.3. In sede di verifica dei requisiti di accesso, i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea devono possedere la documentazione di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che attesti che tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza.


3.4. In caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante è punito e decade dagli eventuali benefici ottenuti ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000. A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, con l’avvertenza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

4. Definizione di nucleo familiare
4.1. La domanda di partecipazione è presentata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui al punto 5 del presente avviso relativamente all’intero nucleo familiare che deve anch’esso essere in possesso dei requisiti, come indicato dal punto 5.2
4.2. Il nucleo familiare avente diritto ai servizi abitativi pubblici è quello costituito da una sola persona, anche genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate:

  1. coniugi non legalmente separati
  2. soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze)
  3. conviventi di fatto, ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, anagraficamente conviventi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda
  4. figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, o figli non anagraficamente conviventi di genitori separati o divorziati, destinatari di provvedimenti dell’autorità giudiziaria che prevedono tempi paritetici di cura e frequentazione degli stessi e il rilascio della casa familiare
  5. persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

4.3. Ai soli fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il nucleo familiare di riferimento è quello indicato all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.


4.4. Per il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari regolarmente soggiornanti in Italia alla data di presentazione della domanda di assegnazione. Resta fermo il rispetto del requisito temporale di cui alla lettera e) del punto 4.2.


4.5. Agli avvisi pubblici sono ammessi a partecipare anche i nuclei familiari di nuova formazione. In tal caso, il nucleo familiare di nuova formazione deve essersi già costituito con atto di matrimonio o unione civile da non più di due anni o deve costituirsi, con le stesse modalità, prima della consegna dell’unità abitativa


4.6. I termini di cui alle lettere c) ed e) del punto 4.2 non si applicano nei casi di soggetti affidati con provvedimento dell’autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66 per cento, riconosciuta ai sensi della normativa vigente, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi a esito infausto

5. Requisiti per la presentazione della domanda
5.1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso i nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei requisiti e condizioni indicati nei punti che seguono:

  1. cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell’accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati
  2. residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nella regione Lombardia alla data di presentazione della domanda
  3. indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento non superiore ad euro 16.000 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:
    1. per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 22.000,00
    2. per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE]).

Prospetto esemplificativo:

Numero componenti solo
maggiorenni
Valore PSE Soglia patrimoniale
1 persona 1 22.000,00 Euro
2 persone 1,57 23.850,00 Euro
3 persone 2,04 26.200,00 Euro
4 persone 2,46 28.300,00 Euro
5 persone 2,85 30.250,00 Euro
6 persone 3,2 32.000,00 Euro
Nel caso di nuclei familiari di nuova formazione non ancora costituitisi, di cui all’articolo 6, comma 4 del Regolamento Regionale, è necessario che siano indicati gli ISEE, in corso di validità, delle famiglie di provenienza di ciascuno dei componenti la famiglia di nuova formazione, nel rispetto di quanto previsto alla lettera c) del comma 5.1 punti 1) e 2).
Ai fini della valutazione del disagio economico è considerato l’ISEE con il valore minore
  1. assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all’estero. I cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea devono possedere in sede di verifica dei requisiti di accesso, la documentazione di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza. E’ da considerarsi adeguato l’alloggio con una superficie utile almeno pari ai valori indicati nella seguente tabella:
Superficie utile in mq* Componenti nucleo familiare
45 1-2
60 3-4
75 5-6
95 7 o più
(*) Per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell’alloggio esclusa qualsiasi superficie accessoria

 

  1. assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l’annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione
  2. assenza di dichiarazione di decadenza dall’assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza dall’assegnazione, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto
  3. assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni; trascorsi cinque anni dalla cessazione dell’occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l’eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto
  4. non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione
  5. assenza di precedente assegnazione, in proprietà, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno
  6. possesso dell’attestazione dei servizi sociali di cui all’articolo 13 del regolamento regionale 4/2017, unicamente per i nuclei familiari in condizioni di indigenza.

5.2. I requisiti di cui al comma 5.1 devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere d), e), f), g), h) ed i), del medesimo comma, anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richiedente, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell’assegnazione. I suddetti requisiti devono permanere in costanza di rapporto, fatto salvo quanto stabilito in ordine al limite ISEE per la permanenza e ai limiti dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari.


5.3 Ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della l.r. 16/2016, ai fini del rispetto del requisito di cui alla lettera d), del comma 5.1, nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale in cui risiedono i figli.

6. Nuclei familiari in condizioni di indigenza
6.1. I nuclei familiari in condizioni di indigenza, di cui all’articolo 13 del regolamento regionale 4/2017, sono quelli che presentano una condizione economica pari o inferiore a 3.000 euro ISEE.


6.2. Le assegnazioni riguardanti i nuclei familiari in condizioni di indigenza sono disposte, per il presente avviso, nella misura del venti per cento delle unità abitative disponibili nell’anno solare.


6.3. Nel caso di assegnazione dell’unità abitativa, i servizi sociali comunali definiscono insieme al nucleo familiare assegnatario un progetto individuale finalizzato al recupero dell’autonomia economica e sociale, che preveda un percorso di supporto ed accompagnamento del nucleo indigente per il periodo di erogazione del contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 2 della l.r. 16/2016 e comunque fino a quando il nucleo familiare non abbia acquisito sufficiente autonomia economica e sociale.

7. Subentro nella domanda
7.1. Se dopo la presentazione della domanda di assegnazione si verifica il decesso del richiedente, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare indicati nella medesima domanda, secondo il seguente ordine:

  1. coniuge; parte di unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 76/2016; convivente di fatto, ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, anagraficamente convivente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda
  2. figli maggiorenni anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente
  3. parenti fino al terzo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda
  4. affini fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda

8. Categorie diversificate per l’integrazione sociale

8.1. Secondo quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, della l.r. 16/2016 ed al fine di assicurare l’integrazione sociale nell’assegnazione delle unità abitative, sono previste le seguenti categorie diversificate di nuclei familiari:

  1. Anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro ai sensi delle lettere a), b), c), del punto 4, delle condizioni familiari di cui all’Allegato 1, o quando uno dei due componenti abbia comunque un’età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico
  2. Famiglie di nuova formazione: nuclei familiari da costituirsi prima della consegna dell’alloggio ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del regolamento regionale 4/2017, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti la data di presentazione della domanda; in tal nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati
  3. Nuclei monoparentali: nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico
  4. Disabili: nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali, superiore al 66 per cento

9. Criteri di valutazione delle domande – determinazione ISBAR
9.1 A seguito della compilazione della domanda da parte del nucleo familiare richiedente, la piattaforma informatica regionale determina, per ciascuna domanda, il punteggio dell’indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) e individua, per il relativo nucleo familiare, l’appartenenza alla categoria diversificata per l’integrazione sociale.
9.2 La determinazione del punteggio dell’indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) è effettuata sulla base dei valori attribuiti alle condizioni familiari, abitative ed economiche, nonché alla durata del periodo di residenza, nella regione e nel comune, dove è localizzata l’unità abitativa da assegnare, secondo quanto previsto ai punti 10,11,12 e 13 dell’avviso .
9.3 Tali specifici valori sono sommati, nel rispetto dei criteri di compatibilità tra le diverse condizioni delle situazioni di disagio, di cui ai successivi punti 10 e 11.

10. Condizioni familiari
Le condizioni di “Anziani”, “Famiglie di nuova formazione”,” Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico” “Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale” non sono tra loro compatibili.
10.1. Anziani. Nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lettere a),b),c) del successivo punto 10.4, o abbia un’età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico:

  1. Un componente con età maggiore di 65 anni e l’altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 annipunti 10
  2. Tutti con età maggiore di 65 annipunti 9

 

10.2 Famiglie di nuova formazione. Nuclei familiari come definiti all’articolo 6 comma 4 del regolamento regionale, da costituirsi prima della consegna dell’alloggio, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti alla data della domanda, con le modalità riportate nel richiamato articolo; in tali nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati.

  1. Famiglia di nuova formazione con minoripunti 10
  2. Famiglia di nuova formazione senza minoripunti 9

 

10.3 Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico

  1. Persona sola con uno o più minori a caricopunti 10
  2. Persona solapunti 9

10.4 Disabili. Nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali

  1. Disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamentopunti 10
  2. Disabilità al 100% o handicap gravepunti 9
  3. Disabilità dal 66% al 99%punti 8

11. Condizioni abitative
La condizione di “Abitazione impropria” di cui al punto 11.1 lettera A, non è compatibile con le altre condizioni abitative.
La condizione di “Rilascio alloggio” non e’ compatibile con la condizione di “Coabitazione”.
La condizione di “Genitore separato o divorziato” non è compatibile con la condizione di “Rilascio Alloggio”.


11.1 Abitazione impropria


A. Richiedenti che dimorino:

  • da almeno 6 mesi in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d’igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precariopunti 6
  • temporaneamente negli alloggi di cui all’articolo 23 comma 13 della l.r. 16/2016.punti 6
  • in strutture di tipo alberghiero a carico di amministrazioni pubblichepunti 5
  • da almeno 1 anno presso strutture di assistenza o beneficienza legalmente riconosciutepunti 4

B. Richiedenti che risiedono in alloggio:

  • privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari, (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca) o privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas) o in alloggi per i quali sia stata accertata dall’ ATS la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivipunti 3
  • privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), o con servizi igienici interni privi di aerazione naturale o meccanica, o in alloggi per i quali sia stata accertata dall’ ATS la condizione di antigienicità eliminabile con normale interventi manutentivipunti 2,5

Le due condizioni devono sussistere da almeno un anno alla data di presentazione della domanda

Le condizioni di cui alle lettere B1. e B2. devono sussistere da almeno un anno alla data di presentazione della domanda

11.2 Rilascio alloggio

  1. Nuclei familiari che debbano rilasciare l’alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, qualora sia stato già emessa dal Tribunale l'ordinanza di convalida dell’atto di rilascio dell’alloggio stesso
  2. Nuclei familiari che abbiano rilasciato l’alloggio da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo.

11.3 Genitore separato o divorziato

Coniuge legalmente separato o divorziato in condizione di disagio economico corrispondente al limite ISEE per l’accesso ai servizi abitativi pubblici di cui all’articolo 7 del regolamento regionale 4/2017 che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, è obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà del medesimo coniuge. Il rilascio della casa coniugale in cui risiedono i figli deve essere avvenuto da non più di un anno alla data di presentazione della domandapunti 3,5

11.4 Barriere architettoniche/condizioni accessibilità

  1. Richiedenti con presenza nel proprio nucleo familiare di uno o più componenti affetti da handicap, di cui alla definizione del punto 10.4 delle “Condizioni Familiari”, che abitino in un alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)
  2. Richiedenti, con presenza nel proprio nucleo familiare di uno o più componenti di cui alle definizioni dei punti 10.1 o 10.4 delle Condizioni Familiari”, che abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano

11.5 Sovraffollamento

Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno un anno in:

  1. Alloggio che presenta forte sovraffollamentopunti 2,​​​​​​5 vale a dire:
    • 3 o più persone in 1 vano abitabile = 17 mq
    • 4 o 5 persone in 2 vani abitabili= 34 mq
    • 6 persone in 3 o meno vani abitabili= 50 mq
  2. Alloggio che presenta sovraffollamento, punti 2 vale a dire:
    • 1 o 2 persone in 1 vano abitabile = 17 mq
    • 3 persone in 2 vani abitabili= 34 mq
    • 4 o 5 persone in 3 vani abitabili = 50 mq
    • 6 persone in 4 vani abitabili = 67 mq
    • 7 o più persone in 5 vani abitabili = 84 mq

11.6 Coabitazione.

Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio e anagraficamente conviventi da almeno un anno con altro o più nuclei familiari

  1. Nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinitàpunti 1
  2. Nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto gradopunti 0,5

12 Condizioni economiche
12.1 Il punteggio per la condizione economica è determinato confrontando il valore di ISEE del nucleo familiare, con il limite di ISEE fissato per l’accesso, e moltiplicando il risultato per il valore massimo che è attribuito alla condizione economica.
(Limite ISEE per l’accesso – valore ISEE del nucleo familiare ) / (Limite ISEE per l’accesso) * 4)

grafico


13 Periodo di Residenza
13.1 Il punteggio è riconosciuto in funzione del periodo di residenza del nucleo familiare nella regione Lombardia e nel comune dove è localizzato l’alloggio per cui si presenta domanda.
I due punteggi sono cumulabili.

 

Periodo di residenza nella regione Punteggio
almeno 5 anni 2
maggiore di 5 e fino a 10 anni 3
maggiore di 10 e fino a 15 anni 4,5
maggiore di 15 anni 6,5
Periodo di residenza nel comune Punteggio
Fino a 2 anni 1
maggiore di 2 e fino a 4 anni 2
maggiore di 4 e fino a 7 anni 3,5
maggiore di 7 e fino a 10 anni 5,5
maggiore di 10 anni 8

 

14. Formazione e pubblicazione della graduatoria
14.1 Le graduatorie, distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale sono formate ordinando le domande dei nuclei familiari, secondo il punteggio decrescente dell’indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR).
14.2. Nel caso di domande con pari punteggio dell’indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR), la posizione in graduatoria è determinata in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità:

  1. maggiore durata del periodo di residenza sul territorio comunale dove è collocata l’unità abitativa
  2. maggiore durata del periodo di residenza sul territorio regionale
  3. punteggio della condizione di disagio familiare più elevato
  4. punteggio della condizione di disagio abitativo più elevato
  5. punteggio della condizione di disagio economico più elevato

14.3 Nel caso in cui il nucleo familiare indichi più unità abitative, anche di proprietari differenti, localizzate nei comuni di residenza o lavoro, riferiti allo stesso ambito territoriale (Piano di Zona di cui all’art. 18 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3), presenta una sola domanda. Se le unità abitative sono localizzate in ambiti territoriali diversi il nucleo familiare presenta due domande.
14.4 Entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli enti proprietari delle unità abitative di cui al relativo avviso pubblico, ciascuno per le proprie unità abitative, tramite la piattaforma informatica regionale, formano e approvano le graduatorie provvisorie, di rispettiva competenza, distinte per territorio comunale.
14.5 In ciascuna delle graduatorie per ogni domanda è riportato il punteggio dell’indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) e le preferenze espresse in ordine alle unità abitative disponibili, l’indicazione dell’appartenenza ai nuclei familiari in condizioni di indigenza e dell’appartenenza alle categorie diversificate per l’integrazione sociale
14.6 Le graduatorie provvisorie sono pubblicate immediatamente nella piattaforma informatica regionale, all’albo pretorio del Comune, per le unità abitative di proprietà comunale, e nei siti istituzionali degli enti proprietari.
14.7 Avverso le graduatorie provvisorie il richiedente può, entro 15 giorni dalla loro pubblicazione all’albo pretorio del comune o sui siti istituzionali delle Aler, presentare all’ente proprietario la richiesta di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell’invalidità civile, che sia stata conseguita all’esito di un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di assegnazione
14.8 L’ente proprietario decide sull’istanza di rettifica del punteggio mediante provvedimento espresso, entro quindici giorni dalla relativa presentazione. Decorso tale termine, in mancanza di un provvedimento espresso dell’ente proprietario, l’istanza si intende accolta e le graduatorie provvisorie diventano definitive.
14.9 In assenza di presentazione di istanze di rettifica del punteggio, le graduatorie provvisorie diventano definitive decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione
14.10 Le graduatorie definitive sono pubblicate, nei successivi cinque giorni, nella piattaforma informatica regionale, all’albo pretorio del comune, per le unità abitative di proprietà comunale, e nei siti istituzionali degli enti proprietari

15 Modalità di assegnazione
15.1 L’assegnazione della singola unità abitativa è effettuata dall’ente proprietario a partire dalla domanda, in graduatoria, dei nuclei familiari in condizioni di indigenza con il punteggio dell’indicatore di bisogno abitativo più elevato, con priorità per quelli residenti nel comune dove è ubicata l’unità abitativa, nel rispetto del limite di cui all’articolo 13 comma 3 del r.r. 4/2017 e, successivamente, nell’ordine della graduatoria di cui all’articolo 12, comma 3 del r.r. 4/2017.
15.2 Nel caso in cui il nucleo familiare sia posizionato su più di un’unità abitativa dello stesso ente proprietario, la scelta dell’unità abitativa da assegnare è effettuata dall’ente proprietario al fine di garantire l’integrazione sociale di cui all’articolo 14 del r.r. 4/2017.
15.3 Dopo lo scorrimento di tutte le domande in graduatoria, se residuano unità abitative non assegnate oppure si rendono disponibili unità abitative a seguito di sgombero, al fine di evitare fenomeni di abusivismo, l’ente proprietario propone l’assegnazione delle stesse ai nuclei familiari in posizione utile in graduatoria o alle Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base delle graduatorie formate dalla Prefettura, nel rispetto della percentuale stabilita dal Comune per tale categoria

16 Canone di locazione
16.1 Il canone di locazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici è stabilito dall’art. 31 della l.r. 27/2009.

17 Controlli
17.1 L’Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR”.
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Nel provvedimento di annullamento dell’assegnazione di un alloggio, verrà stabilito il termine per il rilascio dello stesso non eccedente i sei mesi.

18. Trattamento dati personali

In attuazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), si rimanda allo schema di Informativa sul trattamento dei dati personali, consultabile presso il sito di ogni singolo Ente dell’Ambito di riferimento.

A chi rivolgersi
STAGING NEW