Attività concernenti prodotti audiovisivi

Attività concernenti prodotti audiovisivi

Per attività concernenti prodotti audiovisivi si intendono le attività, svolte ai fini di lucro, di produzione, duplicazione, riproduzione, vendita e noleggio o cessione a qualsiasi titolo di (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 75-bis "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"):

  • nastri
  • dischi
  • videocassette
  • musicassette
  • altri supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento.

Chi vuole avviare l'attività deve presentare una comunicazione alla Questura come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 75-bis "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

La documentazione necessaria per svolgere l'attività deve essere trasmessa al SUAP come previsto dalla Sezione I, Tabella A del Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione alla Questura.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Polizia di Stato.

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Ultimo aggiornamento: 03/04/2023 17:05.27
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