Cambiare nome e cognome

Cambiare nome e cognome

Il Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396 consente ad un cittadino di:

  • cambiare il cognome o aggiungerne un altro al proprio
  • modificare il proprio nome o cognome perché ridicolo o vergognoso
  • modificare il proprio nome da parte di chi da sempre è identificato con un nome non corrispondente a quello degli atti di stato civile
  • indicare esattamente il proprio nome in conformità alla volontà o all'uso che del nome è stato fatto da parte del soggetto interessato.

Per il cambio o l'aggiunta del cognome e per la modifica del proprio nome o cognome è necessario rivolgersi al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello della circoscrizione in cui è situato l'Ufficio di Stato Civile in cui si trova l'atto di nascita del richiedente.

Approfondimenti

Cambio o aggiunta del cognome

La domanda di cambio o aggiunta del cognome con la relativa motivazione deve essere inviata al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello della circoscrizione in cui è situato l'Ufficio di Stato Civile in cui si trova l'atto di nascita del richiedente.

Il prefetto, se ritiene validi i motivi del cambiamento, emette un primo Decreto che il richiedente deve depositare presso i Comuni di nascita e residenza affinché provvedano all'affissione per 30 giorni consecutivi.

Trascorsi i 30 giorni, se non sono state presentate opposizioni, il prefetto emette Decreto definitivo: i Comuni di nascita e residenza devono quindi modificare il cognome del richiedente nei registri di nascita e rettificare i relativi atti di stato civile e di anagrafe.

Modifica del proprio nome o cognome

Il cambio del proprio nome o cognome può chiederlo chi:

  • da sempre è stato identificato con un nome non corrispondente a quello degli atti di stato civile
  • porta nome o cognome ridicolo, vergognoso o che riveli l’origine di figlio non riconosciuto.

In entrambi i casi, la domanda di cambiamento con la relativa motivazione deve essere inviata al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello della circoscrizione in cui è situato l'Ufficio di Stato Civile in cui si trova l'atto di nascita del richiedente.

Il prefetto, se ritiene validi i motivi del cambiamento, emette un primo Decreto che il richiedente deve depositare presso i Comuni di nascita e residenza affinché provvedano all'affissione per 30 giorni consecutivi.

Trascorsi i 30 giorni, se non sono state presentate opposizioni, il prefetto emette Decreto definitivo: i Comuni di nascita e residenza devono quindi modificare il cognome del richiedente nei registri di nascita e rettificare i relativi atti di stato civile e di anagrafe.

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Ultimo aggiornamento: 03/04/2023 17:05.27
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