Il Comune rilascia ai cittadini residenti i seguenti certificati:
- certificato di cittadinanza: attesta il possesso della cittadinanza italiana
- certificato di residenza: attesta l'effettiva dimora nel Comune. Alle persone emigrate o cancellate è rilasciato il certificato di residenza storico, alla data dell'emigrazione o della cancellazione
- certificato stato di famiglia: riporta la composizione della famiglia anagrafica
- certificato di stato libero/vedovanza: serve a comprovare la libertà di stato di una persona (celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a)
- certificato di esistenza in vita
- certificato di godimento di diritti politici: dimostra di poter esercitare il diritto di voto e serve a dimostrare di non aver perso il godimento dei diritti politici, in seguito a cause ostative
- certificato storico di famiglia: documenta la composizione della famiglia anagrafica e le sue variazioni nel corso del tempo, dalla sua formazione alla sua cessazione. È come se fosse la fotografia della famiglia in un preciso istante nel passato, dove vengono indicati tutti i componenti, compresi quelli non legati da vincolo parentale
- certificato storico di residenza: è relativo a una singola persona e riporta le variazioni di residenza di persone residenti, immigrate o emigrate dal Comune, attestando, con le relative date, tutti i cambi di indirizzo avvenuti.
- estratti di stato civile: gli estratti sono particolari certificati i cui dati sono presenti nei registri di stato civile del Comune
- copie integrali di atti di stato civile: la copia integrale di un atto di stato civile (nascita, matrimonio, morte) è una copia conforme all'originale.
Approfondimenti
Se non sussistono divieti di legge, i certificati possono essere rilasciati a chiunque ne abbia motivato interesse e conosca tutti i dati necessari per fare la domanda.
In particolare, l'ufficiale di anagrafe può rilasciare i certificati di residenza e stato di famiglia o ogni altra informazione contenuta a chiunque li richieda, fatto salvo i casi di divieto espressi dal Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 33. I certificati anagrafici di stato di famiglia e residenza possono essere rilasciati anche da ufficiali di anagrafe di Comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono, ma solo nel caso in cui entrambi i comuni siano subentrati in ANPR.
Dal primo gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono acquisire d’ufficio tutte le informazioni inerenti il contenuto dei certificati o possono avvalersi dell’autocertificazione. I certificati, pertanto, saranno utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e dovranno riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Il certificato è in questo caso sostituito con l’autocertificazione. I privati non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione, ma possono consentirvi.
La validità dei certificati è di:
- illimitata per i certificati che riguardano informazioni non soggette a modificazioni (nascita, matrimonio, morte)
- tre mesi dalla data di rilascio per i comuni iscritti all'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) per tutti gli altri casi (Decreto del Presidente della Repubblica 17/07/2015, n.126, art. 1 comma 1 lett. t)
In Comune di Bergamo …
Puoi accedere a un servizio on-line per l'emissione di certificati anagrafici, senza recarti allo sportello:
Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 33, solo dopo esserti autenticato, potrai richiedere l'emissione di certificati relativi:
I certificati possono essere rilasciati in carta semplice o in bollo, in relazione all’uso al quale sono destinati.
Se richiedi l'emissione di un certificato in bollo devi prima acquistare un contrassegno (marca da bollo) e inserire il suo codice numerico composto di 14 cifre quando ti sarà richiesto dal sistema.
Una volta scaricato il certificato dovrai incollare il contrassegno esclusivamente sulla stampa del certificato e non potrai più usarlo per altri scopi.
Il Comune conserva il duplicato informatico del certificato emesso, con l'indicazione del codice numerico indicato dal cittadino, per i tre anni successivi all'emissione per consentire all'Amministrazione finanziaria gli accertamenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, art. 37.